Sunday, September 05, 2010
   
Text Size
 

una recente sentenza Soc. Imm. Villa ai Pini C. Repubblica Cinese

È devoluta alla giurisdizione del giudice italiano la controversia promossa da una società immobiliare nei confronti della Repubblica Popolare Cinese - a seguito della sentenza definitiva con la quale era stata dichiarata l'inefficacia della vendita di un complesso immobiliare sito in Roma, da destinare a sede distaccata dell'Ambasciata, con condanna dell'acquirente, già immessa nel possesso, alla restituzione dell'immobile alla venditrice ed al risarcimento del danno da quantificarsi in separata sede - diretta alla condanna della convenuta: a) al pagamento diretto agli enti impositori delle imposte (i.r.pe.g., i.lo.r. e i.c.i.), per gli anni dal 1984 al 1999, concernenti l'immobile - rimasto nel possesso dello Stato estero - imputate all'attrice, in capo alla quale persisteva l'intestazione del bene, in mancanza del trasferimento della proprietà, ovvero al rimborso degli importi versati a tale titolo, maggiorati delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento, nonché degli accessori; b) al pagamento o al rimborso delle spese legali sostenute per l'impugnazione davanti al giudice tributario dell'avviso di accertamento e delle tre cartelle esattoriali relative alle dette imposte; c) al pagamento diretto all'ente impositore, o al rimborso in favore di essa attrice, dell'i.c.i. relativa all'immobile, maggiorata delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento, nonché degli accessori, dal 2000 fino alla riconsegna del detto immobile. La società immobiliare agisce infatti per ottenere il risarcimento dei danni, risultando l'immobile ancora ad essa intestato, laddove il relativo possesso persiste in capo alla Repubblica Popolare di Cina.
Autorità:  Cassazione civile  sez. un.
Data:  19 luglio 2006
Numero:  n. 16461
Parti:  Soc. Imm. Villa ai Pini  C.  Repubblica Cinese
Fonti:  Giust. civ. Mass. 2006, 9
 

Page 1 of 2

Content View Hits : 1008474
We have 54 guests online
Creative Commons License